Accesso civico semplice

L’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ha previsto l’istituto dell’accesso civico “semplice”, inteso quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo, nella Sezione del Sito Web Istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.

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