Legalità è… Giustizia riparativa

Legalità è… Giustizia riparativa
Per i Laboratori della Legalità, il prof. Antonella Marandola terrà un seminario su "Legalità è… Giustizia riparativa", lunedì 20 novembre dalle ore 13, presso la Sala Blu di Palazzo San Domenico.
Con la cd. Riforma Cartabia (d. lgs. n. 150 del 2022) il sistema penale e processuale si è arricchito del nuovo strumento della giustizia riparativa. L’istituto è una forma di risoluzione del conflitto, complementare al processo, basata sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro con l’aiuto di un terzo imparziale, chiamato “mediatore”.
La restorative justice, che trova fondamento in impostazioni culturali diversificate, non costituisce un metodo alternativo a quello della giustizia ordinaria ma assume un ruolo incidentale. Con essa non si mira non già ad ottenere la punizione dell’autore del reato bensì piuttosto a risanare quel legame con la società spezzato dal fatto criminoso. Si instaura così un contatto diretto tra offeso e offensore, il quale permette, al primo, di esprimere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alla lesione subita e, al secondo, di responsabilizzarsi.
Nel nostro ordinamento, la giustizia riparativa si sviluppa attraverso un programma di riparazione che viene sollecitato in più occasioni nel corso del rito penale. Ebbene, proprio secondo una parte della dottrina, tale strumento solleva, invero, qualche possibile “frizione”, da un lato, con l’art. 112 Cost., il quale sancisce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Infatti, il pubblico ministero, sulla base di un giudizio prognostico circa la probabilità di ottenimento di una sentenza di condanna, dovrà decidere se formulare archiviazione o esercitare l’azione penale. Dall’altro, la soluzione riparativa presenta una criticità rispetto al disposto degli artt. 24 e 27 Cost., nella parte in cui, sollecitando nel corso del procedimento o processo l’accesso a tale alternativa, non consente un pieno esercizio della difesa da parte del difensore, ponendosi in contrasto rispetto alla presunta innocenza dell’imputato. Un discorso diverso è ravvisabile nel caso in cui l’accesso alla giustizia de qua provenga, invece, dal condannato.

